Lo Stato e gli altri enti territoriali dotati di autonomia politica che costituiscono la Repubblica ex art. 114 Cost. sono ritenuti enti a fini generali, rappresentativi degli interessi delle comunità stanziate sui rispettivi territori e, pertanto, esponenziali di interessi definiti i cui bisogni si traducono in posizioni soggettive variamente rilevanti nell’ambito della relazione tra cittadino ed amministrazione. Tale considerazione, conseguente alla profonda evoluzione del concetto di interesse pubblico, richiede preliminarmente la ricerca dei nuovi equilibri in grado di conciliare le esigenze centrifughe sovranazionali con quelle centripete interne e, per quanto concerne gli aspetti indagati, l’identificazione della relazione intercorrente tra l’ente Regione e l’interesse della collettività ad essa conferente, peraltro non limitata alla tutela giurisdizionale pur se, proprio tale profilo - in carenza di esplicita disciplina legislativa – pone delicate questioni interpretative preclusive dell’immediato riconoscimento della sua legittimazione ad agire in sede processuale per la tutela di interessi collettivi esclusa, invece, ab origine in tema di interessi diffusi in quanto adespoti. Il passaggio da interessi diffusi ad interessi collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice amministrativo richiede, infatti, che i primi siano non solo differenziati ma anche qualificati alla stregua di precisi requisiti che la giurisprudenza ha individuato nel collegamento territoriale e nella partecipazione procedimentale, ammettendoli con certezza in materia ambientale e, più recentemente (seppur con evidenti arresti) riguardo alla corretta applicazione delle tariffe autostradali. Tuttavia, appare ormai inevitabile l’estensione delle fattispecie atte a consentire alla Regione di agire in sede processuale in ragione delle funzioni ad essa attribuite sul suo specifico territorio nei limiti fissati dalla Costituzione e, delle quali, è soggetto esponenziale: promozione dello sviluppo economico, culturale e sociale della collettività.
L'ente Regione e la tutela giurisdizionale degli interessi collettivi della comunità regionale
TERRACCIANO G
2007-01-01
Abstract
Lo Stato e gli altri enti territoriali dotati di autonomia politica che costituiscono la Repubblica ex art. 114 Cost. sono ritenuti enti a fini generali, rappresentativi degli interessi delle comunità stanziate sui rispettivi territori e, pertanto, esponenziali di interessi definiti i cui bisogni si traducono in posizioni soggettive variamente rilevanti nell’ambito della relazione tra cittadino ed amministrazione. Tale considerazione, conseguente alla profonda evoluzione del concetto di interesse pubblico, richiede preliminarmente la ricerca dei nuovi equilibri in grado di conciliare le esigenze centrifughe sovranazionali con quelle centripete interne e, per quanto concerne gli aspetti indagati, l’identificazione della relazione intercorrente tra l’ente Regione e l’interesse della collettività ad essa conferente, peraltro non limitata alla tutela giurisdizionale pur se, proprio tale profilo - in carenza di esplicita disciplina legislativa – pone delicate questioni interpretative preclusive dell’immediato riconoscimento della sua legittimazione ad agire in sede processuale per la tutela di interessi collettivi esclusa, invece, ab origine in tema di interessi diffusi in quanto adespoti. Il passaggio da interessi diffusi ad interessi collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice amministrativo richiede, infatti, che i primi siano non solo differenziati ma anche qualificati alla stregua di precisi requisiti che la giurisprudenza ha individuato nel collegamento territoriale e nella partecipazione procedimentale, ammettendoli con certezza in materia ambientale e, più recentemente (seppur con evidenti arresti) riguardo alla corretta applicazione delle tariffe autostradali. Tuttavia, appare ormai inevitabile l’estensione delle fattispecie atte a consentire alla Regione di agire in sede processuale in ragione delle funzioni ad essa attribuite sul suo specifico territorio nei limiti fissati dalla Costituzione e, delle quali, è soggetto esponenziale: promozione dello sviluppo economico, culturale e sociale della collettività.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.