La Comunità europea distingue, sulla base di definizioni elaborate dalla stessa comunità internazionale, a partire da convenzioni internazionali e accordi cui partecipa e riconosce la stessa Comunità, tre categorie di individui a cui corrispondono tre differenti discipline in materia di diritti di ingresso, soggiorno ed espulsione. Essi sono il cittadino propriamente detto, ovvero colui che appartiene a una comunità di individui stanziata su un territorio parte dell’Unione; lo straniero, colui che è escluso da quella comunità, e, infine, il migrante, ovvero chi trasferisce momentaneamente o definitivamente la sua dimora abituale, nel maggior numero dei casi per cercare condizioni di vita migliori1 (non a caso si parla di “migrant économique”).
La disciplina comunitaria relativa ai cittadini dei Paesi terzi
LENZI F.R.
2008-01-01
Abstract
La Comunità europea distingue, sulla base di definizioni elaborate dalla stessa comunità internazionale, a partire da convenzioni internazionali e accordi cui partecipa e riconosce la stessa Comunità, tre categorie di individui a cui corrispondono tre differenti discipline in materia di diritti di ingresso, soggiorno ed espulsione. Essi sono il cittadino propriamente detto, ovvero colui che appartiene a una comunità di individui stanziata su un territorio parte dell’Unione; lo straniero, colui che è escluso da quella comunità, e, infine, il migrante, ovvero chi trasferisce momentaneamente o definitivamente la sua dimora abituale, nel maggior numero dei casi per cercare condizioni di vita migliori1 (non a caso si parla di “migrant économique”).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.