La Comunità europea distingue, sulla base di definizioni elaborate dalla stessa comunità internazionale, a partire da convenzioni internazionali e accordi cui partecipa e riconosce la stessa Comunità, tre categorie di individui a cui corrispondono tre differenti discipline in materia di diritti di ingresso, soggiorno ed espulsione. Essi sono il cittadino propriamente detto, ovvero colui che appartiene a una comunità di individui stanziata su un territorio parte dell’Unione; lo straniero, colui che è escluso da quella comunità, e, infine, il migrante, ovvero chi trasferisce momentaneamente o definitivamente la sua dimora abituale, nel maggior numero dei casi per cercare condizioni di vita migliori1 (non a caso si parla di “migrant économique”).

La disciplina comunitaria relativa ai cittadini dei Paesi terzi

LENZI F.R.
2008-01-01

Abstract

La Comunità europea distingue, sulla base di definizioni elaborate dalla stessa comunità internazionale, a partire da convenzioni internazionali e accordi cui partecipa e riconosce la stessa Comunità, tre categorie di individui a cui corrispondono tre differenti discipline in materia di diritti di ingresso, soggiorno ed espulsione. Essi sono il cittadino propriamente detto, ovvero colui che appartiene a una comunità di individui stanziata su un territorio parte dell’Unione; lo straniero, colui che è escluso da quella comunità, e, infine, il migrante, ovvero chi trasferisce momentaneamente o definitivamente la sua dimora abituale, nel maggior numero dei casi per cercare condizioni di vita migliori1 (non a caso si parla di “migrant économique”).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14244/5331
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